Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 51 del 1962
Massime (7)
Massima n. 1537
- Regioni in genere
- Regione sicilia
- Testo unico regionale
- Norma statale e norma regionale
- Innovazione legislativa
- Trasformazione di norma statale in norma regionale
- Recezione legislativa.
Leggi la massima
La riproduzione in un testo unico approvato dal Presidente della Regione siciliana di una norma contenuta in una legge dello Stato non ha efficacia innovativa della norma statale e non la trasforma in norma regionale. (La fattispecie si riferisce all'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 e all'art. 43 legge statale 23 marzo 1956, n. 136).
Norme impugnate
- decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
- art. 43 legge 23 marzo 1956, n. 136
Parametri
Massima n. 1538
- Regioni in genere
- Regione sicilia
- Norma statale e norma regionale
- Innovazione legislativa
- Trasformazione di norma statale in norma regionale
- Recezione legislativa.
Leggi la massima
Una legge della Regione siciliana o un suo atto avente forza di legge può trasformare una norma statale in norma regionale.
Norme impugnate
- art. 43 legge 23 marzo 1956, n. 136
- decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
Massima n. 1539
- Regione sicilia
- Potestà legislativa regionale
- Decreto legislativo.
Leggi la massima
La potestà legislativa della Regione siciliana non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo (Cfr. Corte costituzionale Sent. n. 36 del 1961).
Massima n. 1540
- Regioni in genere
- Regione sicilia
- Decreto legislativo
- Testo unico regionale.
Leggi la massima
Non ha i caratteri del decreto legislativo un testo unico regionale nel quale si è proceduto a una semplice compilazione, con modifiche puramente formali, di disposizioni in leggi statali e in precedenti leggi regionali. (La fattispecie si riferisce al T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960 n. 3).
Norme impugnate
- decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
Parametri
Massima n. 1541
- Regioni in genere
- Regione sicilia
- Leggi statali e regionali
- Recezione di norme statali nella legislazione regionale.
Leggi la massima
Alle trascrizioni in un testo unico regionale siciliano di norme legislative statali non può attribuirsi efficacia di recezione di queste nella legislazione regionale, giacché, a parte l'inidoneità del mezzo adoperato, le leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere efficaci nella Regione siciliana.
Norme impugnate
- decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
Parametri
Massima n. 1542
- Regione sicilia
- Elezione comunali
- Contenzioso elettorale
- Consigli comunali
- Legge statale e regionale.
Leggi la massima
Nella Regione siciliana i poteri dei Consigli comunali in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro titolo dalla legge statale e non da quella regionale.
Norme impugnate
- decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
Parametri
Massima n. 1543
- Regione sicilia
- Atto regionale non avente forza di legge
- Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Leggi la massima
È inammissibile una questione di legittimità costituzionale proposta contro un atto della Regione siciliana che non ha forza di legge. (La fattispecie si riferisce al T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3).
Norme impugnate
- art. 43 legge 23 marzo 1956, n. 136
- art. 60 decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, promosso con deliberazione 5 giugno 1961 emessa dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 28 ottobre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione siciliana:
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente della Regione siciliana.
Il Consiglio comunale di Venetico, in sede di decisione di ricorsi avverso la convalida di alcuni consiglieri comunali, approvava, nella seduta del 5 giugno 1961, la proposta del consigliere Romano di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale contempla il potere del Consiglio comunale di giudicare su ricorsi in materia di eleggibilità. Il proponente rilevava come la Regione siciliana, a norma dell'art. 14 dello Statuto speciale, non abbia il potere di costituire organi giurisdizionali, perché, non solo la materia è devoluta allo Stato, ma è in aperto conflitto con l'art. 102 della Costituzione. Il Consiglio comunale, ritenuta la validità della convocazione, che era stata contestata da alcuni consiglieri, deliberava nel senso della non manifesta infondatezza della questione e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto 10 luglio 1961, ha dedotto che la Regione stessa non ha istituito alcun giudice speciale, né ha legiferato in materia giudiziaria, in quanto, riunendo in testo unico norme statali e regionali, ha integralmente riprodotto, menzionandone la fonte, le norme delle leggi nazionali sul contenzioso elettorale. L'impugnato art. 60, infatti, è identico all'art. 60 del T.U. reg. 7 aprile 1960, n. 1, emanato in base all'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1959, n. 3, e riproduce letteralmente l'art. 43 della legge nazionale 23 marzo 1956, n. 136 (ora art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570). Esso, pertanto, come il detto art. 82 del T.U. nazionale, non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, perché non istituisce un giudice speciale, che preesisteva all'entrata in vigore della Costituzione, né con la VI disp. trans., dato il riconosciuto carattere ordinatorio del termine ivi previsto. La difesa della Regione rileva anche che la potestà degli organi elettivi (politici o amministrativi) di giudicare dei titoli di ammissione dei propri componenti, e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, corrisponde a un tradizionale principio democratico, enunciato per il Parlamento dall'art. 66 della Costituzione, ed è espressione della autonomia delle Regioni e degli enti locali (artt. 115 e 128 della Costituzione). Conclude, quindi, per la dichiarazione di infondatezza della questione.
In una memoria depositata il 2 marzo 1962 l'Avvocatura dello Stato ha ribadito la tesi secondo la quale la Regione non ha esorbitato dalla sua competenza essendosi limitata a riprodurre, nella formulazione del T.U., le norme di legge statale che disciplinano il contenzioso elettorale. Quanto all'altro profilo della sollevata questione di legittimità costituzionale, relativo a un asserito contrasto tra la norma impugnata e l'art. 102 della Costituzione, la difesa della Regione eccepisce la inammissibilità del motivo, in quanto il denunciato art. 60 non contiene una norma di legge regionale, bensì una norma di legge statale, avente vigore in Sicilia: la questione doveva perciò essere promossa nei confronti del Presidente del Consiglio e la deliberazione doveva essere notificata ai Presidenti delle Camere. Comunque, soggiunge la memoria, la questione è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel precedente atto d'intervento, le cui conclusioni si confermano.
:
La deliberazione del Consiglio comunale di Venetico ha proposto a questa Corte la questione della legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, corrispondente alla norma di cui all'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, considerando la norma impugnata come norma di legge regionale. Se non che alla detta norma non può riconoscersi tale natura.
A prescindere dalle questioni sul valore dei testi unici in generale, nel caso specifico appare fuori dubbio che la riproduzione, nel Testo unico approvato dal Presidente della Regione, della norma contenuta nell'art. 43 della citata legge dello Stato, non può avere avuto efficacia innovativa della norma statale, con conseguente trasformazione di essa in norma regionale. Infatti, tale trasformazione non sarebbe potuta avvenire, in ipotesi, che con legge della Regione o con suo atto avente forza di legge; nella specie, con decreto legislativo, in quanto tale natura si riconoscesse al testo unico in parola. Ma, a parte che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sent. n. 32 del 1961), la potestà legislativa della Regione non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, i caratteri di questo non si riscontrano nel Testo unico in oggetto, nel quale si è proceduto a una semplice compilazione con modifiche puramente formali, delle disposizioni in materia di elezioni comunali, contenute nelle leggi dello Stato e in precedenti leggi della Regione. Né alla trascrizione in tale Testo delle norme di leggi statali puo attribuirsi efficacia di recezione di queste nella legislazione regionale, giacché, a parte l'inidoneità del mezzo adoperato, è ben noto che le leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere efficaci nella Regione, con la conseguenza che i poteri del Consiglio comunale in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro titolo dalla legge dello Stato.
Dalle ragioni innanzi esposte si deduce che oggetto della presente impugnativa è un atto della Regione che non ha forza di legge; la proposta questione di legittimità costituzionale è, pertanto, inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, proposta con deliberazione 5 giugno 1961, n. 8, dal Consiglio comunale di Venetico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
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