diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3125 del 16/03/1993 (Rv. 481419 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali | Autorizzazione del tutore al pagamento di debiti ereditari - Provvedimento del giudice tutelare - Idoneità ai fini della deduzione dei debiti dall'imponibile - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481419-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali

In tema di imposta di successione, a norma degli artt. 13 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, perché il provvedimento giurisdizionale (da intendersi in senso ampio e non necessariamente limitato all'ipotesi di sentenza passata in giudicato) possa essere utilmente considerato ai fini della deduzione dei debiti dall'imponibile, è necessario che esso contenga una ricognizione (nel senso di presa di conoscenza e valutazione di esistenza) del rapporto debitorio. Tale idoneità non può essere riconosciuta al provvedimento con il quale il giudice tutelare ha autorizzato il tutore al pagamento di debiti ereditari, quando il giudice non abbia svolto alcuna attività, neppure sommaria, di ordine cognitivo circa la effettiva esistenza e consistenza dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)