Sez. 1, Sentenza n. 7244 del 07/08/1996 (Rv. 499020 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE | Commercio di apparecchi telefonici senza filo non omologati - Violazione dell'art. 388 del codice postale - Sanzione amministrativa accessoria - Confisca - Applicabilità anche in caso di violazione commessa dal commerciante.
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In tema di sanzioni amministrative accessorie, l'art. 20 legge n. 689 del 1981 - secondo cui è sempre disposta la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa; mentre è facoltativa la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione - non soltanto ha abrogato ogni precedente disposizione con essa in contrasto, ma ha generalizzato l'istituto della confisca obbligatoria; con la conseguenza che esso è applicabile anche a tutte le violazioni, da chiunque commesse (nella specie, dal commerciante di apparecchi telefonici senza filo non omologati), dell'art. 388 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), consistendo esse nella fabbricazione, nell'uso o nel commercio di materiali privi delle caratteristiche richieste o della attestazione di rispondenza, la cui mancanza costituisce violazione amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 388, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 399, Legge 22/05/1980 num. 209 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)