Sez. 1, Sentenza n. 9437 del 10/08/1992 (Rv. 478496 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Sanzioni accessorie - In genere | Confisca obbligatoria - Ordinanza ingiunzione - Presupposto necessario - Configurabilità - Esclusione - Confisca facoltativa - Presupposti - Sanzione pecuniaria - Irrogazione - Necessità - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Sanzioni accessorie - In genere
In materia di sanzioni amministrative accessorie, ed in specie di confisca amministrativa, la generale disciplina prevista dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha implicitamente abrogato ogni altra disposizione precedentemente contenuta in altre norme; pertanto, nel caso in cui la confisca è obbligatoria (ipotesi che ricorre quando si tratta di cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa) il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione, mentre, nel caso in cui non è obbligatoria (e ciò avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non pericolose, che sono oggetto di una attività che costituisce illecito se compiuta in assenza di autorizzazione amministrativa), si fa luogo alla confisca soltanto se contestualmente si procede alla irrigazione della sanzione pecuniaria (nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Pretore che aveva annullato l'ordinanza con la quale il Sindaco aveva disposto la confisca della merce posta in vendita da ambulanti lungo la fascia balneare, in quanto privi del permesso dell'autorità marittima, senza l'irrigazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 2 della legge 19 maggio 1976 n. 389).
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1976 num. 398 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)