Sez. 3, Sentenza n. 4042 del 20/12/1968 (Rv. 337661 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La consulenza tecnica e un mezzo di prova che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto alla opportunita e necessita di disporla, al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, non e censurabile in Cassazione. (Conf. 2199-68, massima n. 334396).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)