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Sez. 2, Sentenza n. 2199 del 27/06/1968 (Rv. 334396 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334396-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La consulenza tecnica e un mezzo di prova che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto alla opportunita o necessita di disporla, al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, non e censurabile in Cassazione. Conforme alla sentenza n. 721-66, massima n. 321452.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)