Sez. U, Sentenza n. 392 del 17/02/1971 (Rv. 349982 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La consulenza tecnica d'ufficio e un mezzo di prova che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto all'opportunita o necessita di disporla, al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 4042'68, mass n 337661).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)