diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 666 del 27/01/1984 (Rv. 432930 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - ASSEGNI INTEGRATIVI - INTEGRAZIONE STRAORDINARIA SALARIALE - ASSENZE SPORADICHE ED EPISODICHE DEI LAVORATORI DAI CORSI DI QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - PERDITA DEL BENEFICIO IN RELAZIONE AI GIORNI DI MANCATA PARTECIPAZIONE AI CORSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432930-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - ASSEGNI INTEGRATIVI - INTEGRAZIONE STRAORDINARIA SALARIALE - ASSENZE SPORADICHE ED EPISODICHE DEI LAVORATORI DAI CORSI DI QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - PERDITA DEL BENEFICIO IN RELAZIONE AI GIORNI DI MANCATA PARTECIPAZIONE AI CORSI - ESCLUSIONE.*

In tema di integrazione salariale straordinaria, mentre è espressamente sancita la perdita (totale) del beneficio della integrazione per i lavoratori che rifiutino di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale (art. 10 legge 20 maggio 1975 n. 164 ed art. 1 d.l. 10 giugno 1977 n. 291, convertito in legge 8 agosto 1977 n. 501) e per i lavoratori che li frequentino irregolarmente (legge 9 febbraio 1979 n. 36), nulla è previsto per il caso (diverso da quello dell'irregolare frequenza) di assenze sporadiche ed episodiche (effettuate, nella specie, per solidarietà con altri lavoratori in sciopero). In relazione a quest'ultima ipotesi, esclusa, pertanto, l'applicabilità della sanzione della perdita totale del beneficio, va altresì escluso che si verifichi la perdita dell'integrazione limitatamente ai giorni di mancata partecipazione ai corsi, non potendo, a tal fine, trovare applicazione né i principi della inimputabilità della sospensione del lavoro e dell'inintegrabilità delle giornate di assenza che non comportino retribuzione, né i principi in tema d'inadempimento delle obbligazioni nei rapporti sinallagmatici. (V 2945/83, mass n 427856; (Conf 3215/83, mass n 428118; (Conf 2945/83, mass nn 427857 e 427858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 17, Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Decreto Legge 13/12/1978 num. 795 art. 6, Legge 09/02/1979 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)