Sez. L, Sentenza n. 2945 del 28/04/1983 (Rv. 427856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - PRINCIPIO DI INIMPUTABILITÀ - APPLICABILITÀ - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - PRINCIPIO DI INIMPUTABILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - VICENDE SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - PRINCIPIO DI INIMPUTABILITÀ - APPLICABILITÀ - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - PRINCIPIO DI INIMPUTABILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - VICENDE SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio della inimputabilità, al lavoratore e al datore di lavoro, dell'evento determinante la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva è invocabile soltanto in relazione alla integrazione salariale ordinaria, non anche in riferimento alla integrazione salariale straordinaria (correlata a crisi economiche settoriali o locali ed a ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali), e non è, comunque, estensibile a vicende successive alla concessione del beneficio, come quella della mancata frequenza dei corsi di riqualificazione professionale, con la conseguenza che tale principio è irrilevante ai fini della risoluzione della questione circa la spettanza o meno della integrazione per i giorni in cui i lavoratori, posti in cassa integrazione, si siano astenuti dal frequentare detti corsi.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)