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Sez. L, Sentenza n. 3215 del 10/05/1983 (Rv. 428118 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA REGOLATA DALLE LEGGI N. 164/1975 E N. 1115/1968 - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI FREQUENTARE I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - BENEFICIO DELLA INTEGRAZIONE - CESSAZIONE - SINGOLE ASSENZE DAI CORSI IMPUTABILI A VOLONTÀ DEL LAVORATORE - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428118-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA REGOLATA DALLE LEGGI N. 164/1975 E N. 1115/1968 - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI FREQUENTARE I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - BENEFICIO DELLA INTEGRAZIONE - CESSAZIONE - SINGOLE ASSENZE DAI CORSI IMPUTABILI A VOLONTÀ DEL LAVORATORE - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di integrazione salariale straordinaria (regolata dalla legge n. 164 del 1975 e, per quanto da questa non disposto, dalla legge n. 1115 del 1968, modificata dalla legge n. 464 del 1972), mentre è espressamente disciplinato il caso dei lavoratori che rifiutino di frequentare i corsi di riqualificazione professionale, prevedendosi per essi la cessazione del beneficio dell'integrazione (art. 1 del d.l. n. 291 del 1977 convertito nella legge n. 501 del 1977), nulla è stabilito in ordine a singole assenze dai corsi medesimi imputabili a volontà dei lavoratori (nella specie, per partecipazione ad uno sciopero), con la conseguenza che, in tale ultimo caso (non contemplato neanche dalla più recente legge n. 30 del 1979 che ha limitato la detta sanzione al caso di non regolare frequenza dei corsi) deve escludersi la possibilità di far luogo alla corrispondente parziale perdita delle prestazioni integrative, atteso anche che, avendo questa natura previdenziale, non sono sinallagmaticamente correlate alla suddetta frequenza, sicché alle ipotesi di assenza non possono applicarsi i principi sull'inadempimento delle obbligazioni e che la frequenza stessa, alla stregua delle ricordate norme, può configurarsi come un Onere strumentale al conseguimento del beneficio solo in riferimento al momento della sua accettazione, mentre altre norme (art. 3 del d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788) che escludono tale conseguimento con riferimento concreto ad assenze "che non comportino retribuzione" operano, per loro specifica previsione, solo relativamente ai lavoratori che continuano a prestare la loro attività con orario ridotto e non anche a quelli sospesi del tutto dal lavoro. (V 6130/80, mass n 409878).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Legge 09/02/1979 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)