Sez. L, Sentenza n. 6088 del 01/06/1993 (Rv. 482600 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà | Fra persona fisica rappresentante di una persona giuridica o di altro ente ed il soggetto così rappresentato - Configurabilità - Condizione - Contestazione a tale persona fisica ed al coobbligato solidale - Mancanza - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà
Il rapporto di solidarietà esistente - fra la persona fisica che abbia agito in rappresentanza di una persona giuridica o di altro ente privo di personalità giuridica ed il soggetto così rappresentato - ai fini dell'adempimento dell'obbligazione sanzionata da ordinanza - ingiunzione emessa, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del primo di detti soggetti, quale autore della trasgressione - configurabile solo in relazione a comportamenti della persona fisica - , comporta, per essere fatta valere, che la contestazione della trasgressione stessa non sia limitata a tale persona fisica, ma si estenda al coobbligato solidale, nei cui confronti, in mancanza, si verifica estinzione dell'obbligazione per difetto di notificazione nel termine prescritto, sia pure senza travolgimento della posizione dell'altro coobbligato raggiunto da rituale contestazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)