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Sez. 1, Sentenza n. 254 del 11/01/1995 (Rv. 489616 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Violazione commessa dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni - Notificazione all'imprenditore della contestazione della violazione e della successiva ordinanza - Ingiunzione - Omissione - Opposizione contro l'ordinanza ingiunzione notificata al dipendente - Imprenditore - legittimazione - esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489616-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di infrazioni amministrative e con riguardo all'obbligazione solidale dell'imprenditore al pagamento della somma dovuta dal dipendente che ha commesso la violazione nell'esercizio delle sue funzioni (art. 6, comma 3, legge 24 novembre 1981 n. 689), ove l'autorità competente non faccia valere, nei confronti dell'imprenditore, la responsabilità solidale - con la notificazione della contestazione della violazione e della successiva ordinanza-ingiunzione - l'imprenditore non è legittimato a proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione notificata ai dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)