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Sez. 5, Sentenza n. 248 del 25/01/1996 Cc. (dep. 07/02/1996) Rv. 203879 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Condizioni - In genere | Reato continuato - Procedimenti separati - Applicazione del rito per ogni procedimento - Limite di pena - Obbligo di osservanza - Principio generale - Reato giudicato con rito ordinario e reato oggetto di patteggiamento - Diversità di situazione - Riduzione di pena secondo il criterio generale - Sussistenza - Conferma proveniente dal dettato dell'art. 137 disp. att. cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1996-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203879-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Condizioni - In genere

Il principio giurisprudenziale secondo il quale l'applicazione del rito del patteggiamento a fatti-reato legati dalla continuazione e sottoposti a separati procedimenti è ammissibile solo se le pene, unitariamente considerate ed unificate non superino due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, concerne i casi in cui sono stati espletati due o più procedimenti col suddetto rito, pervenendo, per ciascuno di essi, alla riduzione di pena per esso prevista. Nell'ipotesi, invece, in cui il rito stesso sia stato adottato solo in uno dei procedimenti, essendosi svolti gli altri (o l'altro) col rito ordinario, il suddetto limite sanzionatorio opera solo con riferimento al procedimento nel quale viene richiesta l'applicazione della pena. Tanto si desume anche dal dettato dell'art. 137, secondo comma disp. att. cod. pen., che prevede la possibilità, per l'imputato di un reato continuato, di richiedere il patteggiamento per alcuni dei fatti-reato e quello ordinario per gli altri fatti. (Conf. sez. V, 5 febbraio 1996, n. 455, Pellegrino).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 137, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)