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Sez. 2, Sentenza n. 2709 del 07/03/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207316 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - PENA DETENTIVA | Pena applicata in continuazione ad altra - Limite complessivo dei due anni - Superabilità nel caso in cui la prima pena non derivi da patteggiamento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207316-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - PENA DETENTIVA

L'applicazione del giudizio ex art. 444 cod. proc. pen. a fatti-reato legati dal vincolo della continuazione e sottoposti a distinti e separati procedimenti, è ammissibile solo ove la pena unitariamente considerata ed unificata non superi il limite invalicabile dei due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria, non potendosi tale limite ritenere superabile sul rilievo che di esso non si fa menzione nel comma secondo dell'art. 137 disp. att. cod. proc. pen., giacché questa norma significa soltanto che può essere applicato l'istituto della continuazione anche quando concorrono reati per i quali sia stata applicata la pena su richiesta delle parti ed altri reati in relazione ai quali la pena sia stata irrogata in seguito al giudizio, ma non significa benanche che si possa prescindere, nella situazione ipotizzata, dall'osservanza del limite invalicabile dei due anni di reclusione o di arresto posto dall'art. 444 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 137, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)