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Sez. 3, Sentenza n. 6449 del 04/11/1986 (Rv. 448620 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO OBBLIGATORIO - OMISSIONE - INVALIDITÀ DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO OBBLIGATORIO - OMISSIONE - INVALIDITÀ DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*

Il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 420 cod. proc. civ., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, atteso che il giudice ha il potere-dovere di valutare, in relazione anche alle prospettazioni delle parti ed al loro comportamento processuale, l'esistenza della possibilità di un esito favorevole del tentativo. Consegue che l'omissione di esso non incide sulla validità del rapporto processuale. (Conf 1113/83, mass n 425890; (Conf 2298/82, mass n 420178).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)