Sez. L, Sentenza n. 1113 del 14/02/1983 (Rv. 425890 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL'ART. 420 COD. PROC. CIV. - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL'ART. 420 COD. PROC. CIV. - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Il tentativo di conciliazione cui si riferisce l'art. 420 cod. proc. civ., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità. Pertanto, la sua omissione o l'esito negativo di esso - sia pure per difetto, in uno dei soggetti nei cui confronti è esperito, dei necessari poteri di rappresentanza della parte - non incidono sulla validità del rapporto processuale e non possono essere prospettati come motivo di nullità deducibile in appello, e, tanto meno, in Cassazione, dove le circostanze predette non sono rilevabili d'ufficio e costituiscono oggetto di questione nuova, e, come tale, inammissibile, se non dedotte già in secondo grado. (V 2298/82, mass n 420178; (V 95/79, mass n 396156; (V 5213/78, mass n 394970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)