Sez. L, Sentenza n. 2298 del 15/04/1982 (Rv. 420178 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 420 cod. proc. civ., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità ed è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilità anche remota di esito favorevole, con la conseguenza che l'omissione del predetto tentativo non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale. (Conf 95/79, mass n 396156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)