Sez. 5 - , Ordinanza n. 2148 del 25/01/2019 (Rv. 652211 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi preferenziali - Invalidazione del certificato di origine della merce - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Il recupero "a posteriori" dei dazi preferenziali non versati può essere motivato dall'Amministrazione soltanto in ragione dell'invalidazione, da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione, del certificato di origine delle merci, in quanto tale certificato è l'unico titolo di legittimazione che consente di fruire dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)