Sez. 5, Sentenza n. 14036 del 03/08/2012 (Rv. 623912 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Recupero di dazi - Falsità della dichiarazione dell'esportatore - Trattamento tributario privilegiato in ragione dell'origine della merce - Origine diversa da quella dichiarata - Origine ignota - Equiparabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, in un sistema di cooperazione quale è quello del regime preferenziale basato sulla ripartizione di competenze tra Stato d'esportazione e Stato d'importazione, la prova della inesattezza dei certificati di imputazione può ritenersi raggiunta nel caso in cui, all'esito di indagine condotta in cooperazione con lo Stato esportatore i certificati EUR-1 vengano invalidati (o meglio destituiti di efficacia probatoria) dalle autorità doganali del Paese beneficiario, e dunque non soltanto nel caso in cui sia positivamente accertato che le merci ivi indicate non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche nel caso in cui all'esito della indagine non sia possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine della merce indicata nel certificato, dovendo anche in quest'ultimo caso ritenersi privi di efficacia probatoria i certificati emessi dallo Stato esportatore, avendo in conseguenza indebitamente beneficiato della esenzione doganale i prodotti di "origine ignota" (Corte giustizia 7.12.1993 causa C-12/92 Huygen).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)