diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6100 del 24/06/1994 (Rv. 487189 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Verbale di accertamento della infrazione - Notifica a mezzo posta - Destinatario - Assenza - Piego - Consegna a familiare rinvenuto nell'abitazione del destinatario - Convivenza - Presunzione - Ammissibilità - Mancata indicazione di "convivente" sull'avviso di ricevimento - Notifica - Nullità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487189-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

In tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento della infrazione, ove la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, sia stata fatta a persona di famiglia convivente a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto, senza che sia sufficiente la mancata indicazione di "convivente" sull'avviso di ricevimento per desumerne la nullità della notifica, potendo tale presunzione essere superata nel caso concreto, solo ove risulti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra il familiare consegnatario della copia ed il destinatario della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)