Sez. 1, Sentenza n. 1508 del 25/01/2005 (Rv. 579489 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Verbale di accertamento della infrazione - Notifica a mezzo posta - Destinatario - Assenza - Piego - Consegna a familiare rinvenuto nell'abitazione del destinatario - Convivenza - Presunzione - Ammissibilità - Prova contraria - Possibilità - Fattispecie relativa a verbale consegnato alla <cognata convivente>
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale d'accertamento dell'infrazione, ove la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, sia stata fatta a persona di famiglia convivente a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto, senza che la mancata indicazione di <convivente> sull'avviso di ricevimento sia sufficiente per desumerne la nullità della notifica. Tuttavia, tale presunzione può essere superata dal giudice, nel caso concreto, ove risulti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra il familiare consegnatario della copia ed il destinatario della notifica (Fattispecie relativa a notificazione effettuata alla cognata, indicata come <<convivente>> nella relata, qualità che però- secondo gli accertamenti del giudice di merito - andava esclusa sulla base di alcune certificazioni storiche di residenza delle due persone fisiche interessate nella procedura notificatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)