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Sez. L, Sentenza n. 6143 del 19/10/1983 (Rv. 430936 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - DAZIONI ESEGUITE A PRO DEL LAVORATORE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430936-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - DAZIONI ESEGUITE A PRO DEL LAVORATORE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - LIMITI.*

Per la Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, deve considerarsi retribuzione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro, salve le eccezioni elencate dal secondo comma della stessa norma. Ne consegue che ogni dazione eseguita a pro del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro deve presumersi onerosa, e quindi di natura retributiva, anche se diretta a salvaguardare il salario di fronte a maggiori oneri, salva la dimostrazione dell'esistenza di una specifica causa negoziale e, in particolare, della causa di liberalità. (V 4159/79, mass n 400669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)