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Sez. L, Sentenza n. 4159 del 16/07/1979 (Rv. 400669 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RETRIBUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400669-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RETRIBUZIONE - NOZIONE.*

Per la Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, deve considerarsi retribuzione, ai sensi dell'art 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n 153 (il quale ha sostituito sia gli artt 27 e 28 del testo unico sugli assegni familiari n 797 del 1955, sia l'art 29 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il DPR 30 giugno 1965 n 1124), tutto cio che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro, per cui, mentre le relative deroghe che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di introdurre non possono che essere di carattere speciale, come tali insuscettibili di applicazione oltre i casi espressamente considerati, ogni dazione eseguita a pro del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro ed in connessione alla prestazione di lavoro deve presumersi onerosa, e quindi di natura retributiva, anche se diretta a salvaguardare il salario di fronte a maggiori oneri, salva la dimostrazione dell'esistenza di una specifica causa negoziale e, in particolare, della causa di liberalita. (V 3063/78, mass n 392513; (V 3662/77, mass n 387299; (V 4056/76, mass n 382726; (V 1555/76, mass n 380303; (Conf 3194/77, mass n 386709; (Conf 2228/74, mass n 370600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)