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Sez. U, Sentenza n. 1156 del 29/01/1993 (Rv. 480570 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi | Sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale - Effetti - Indennità di espropriazione - Preventiva stima da parte della autorità amministrativa - Determinazione e liquidazione - Controversia promossa dal proprietario - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480570-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi

A seguito della sentenza n. 67 del 1990 - con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui non consentiva agli aventi titolo di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità di espropriazione prima della compilazione della relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 - anche le controversie promosse dal proprietario per ottenere la detta determinazione e la liquidazione della detta indennità sempre che vi sia stata preventiva stima da parte dell'autorità amministrativa devono ritenersi concernenti una situazione avente la consistenza propria del diritto soggettivo, e devoluta, pertanto, alla giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)