Sez. L, Sentenza n. 5021 del 05/09/1988 (Rv. 459826 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE FUORI DEI CONFINI DELLO STATO - INAPPLICABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE FUORI DEI CONFINI DELLO STATO - INAPPLICABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*
Le prestazioni lavorative svolte all'estero da un lavoratore italiano alle dipendenze di un datore di lavoro nazionale - nel regime anteriore alla legge n. 398 del 1987 (sul lavoro italiano all'estero) - sono disciplinate, secondo il disposto dell'art. 25 preleggi, dalla legge nazionale dei contraenti, se comune, od in Mancanza dalla legge del luogo di conclusione del contratto di lavoro, salva in ogni caso la diversa volontà delle parti ed il rispetto dei limiti derivanti dall'ordine pubblico, richiamati dall'art. 31 preleggi, sicché deve escludersi che - ove non risulti una diversa esplicita volontà delle parti contraenti - divenga automaticamente ed integralmente inapplicabile la normativa dettata dal contratto collettivo regolante il rapporto in Italia, il cui ambito territoriale di efficacia non è necessariamente, né presuntivamente, limitato al territorio nazionale. In tale ipotesi, peraltro, la destinazione all'estero del dipendente, pur non interrompendo o sospendendo il rapporto di lavoro, può comportare in relazione alle modalità della prestazione ed alle condizioni economico-sociali nonché all'ordinamento del Paese ospitante un adeguamento della regolamentazione del rapporto stesso con la conseguenza che occorre procedere all'interpretazione della normativa contrattuale, istituto per istituto, al fine di stabilire quali clausole, essendo indifferenti rispetto al luogo della prestazione, trovano comunque applicazione e quali, invece, supponendo determinate condizioni di lavoro, non possano ritenersi volute e quindi applicabili in relazione ad attività da svolgersi all'estero od in paesi che tali condizioni non consentano. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, sul presupposto della territorialità del contratto collettivo, aveva respinto, tra l'altro, la domanda proposta da un lavoratore italiano all'estero, dipendente da un'impresa di costruzioni edili, per il riconoscimento della tredicesima mensilità, delle indennità di cassa e di diploma, nonché del compenso per il lavoro espletato oltre l'orario normale legale). (contra 1240/83, mass n 426023).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1959, DPR 14/07/1960 num. 1032 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)