Sez. L, Sentenza n. 8668 del 03/10/1996 (Rv. 499905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Attività lavorativa svolta all'estero - Applicabilità del contratto collettivo - Ammissibilità - Limiti - Interpretazione delle singole clausole - Necessità - Fattispecie relativa a lavoro svolto da dipendente delle Ferrovie dello Stato nel quadro di programmi di collaborazione con paesi in via di sviluppo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
L'ambito territoriale di efficacia del contratto collettivo di lavoro non è necessariamente e neppure presuntivamente limitato al territorio nazionale, ma va accertato in base ad un'interpretazione delle singole clausole contrattuali, diretta a stabilire quali siano neutre rispetto al luogo della prestazione. (Fattispecie relativa a lavoratore dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva lavorato all'estero nell'ambito di un programma di collaborazione con i paesi in via di sviluppo: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, anche a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo 23 giugno 1988 e alla conseguente applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. - ed omettendo la necessaria interpretazione del contratto - aveva escluso che lo svolgimento all'estero di mansioni di una superiore categoria contrattuale potesse attribuire il diritto al relativo inquadramento, senza neanche prendere in esame l'impegno della datrice di lavoro di volere "riconoscere... le effettive mansioni svolte" in simili circostanze).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)