Sez. 1, Sentenza n. 9080 del 04/11/1994 (Rv. 488372 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Periodo di vigenza della legge n. 860 del 1956 - Impresa - Natura artigiana - Accertamento sulla base della legge del 1956 - Necessità - Carattere artigianale della impresa - Sussistenza - Accertamento in concreto - Censura in sede di legittimità - Limiti.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
La qualificazione artigiana, o meno, dell'attività dell'imprenditore, ai fini dell'applicazione del privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ. (introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975 n. 426), deve compiersi, con riferimento al periodo di vigenza della legge 25 luglio 1956 n. 860 (abrogata dalla legge quadro sull'artigianato 8 agosto 1985 n. 443), sulla base delle norme della medesima legge del 1956, costituente naturale integrazione, per specificazione ed ampliamento, dell'art. 2083 cod. civ. e l'accertamento della sussistenza in concreto del carattere artigianale dell'impresa, alla stregua delle citate norme, implicando apprezzamenti di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 05/07/1956 num. 860 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)