Sez. 1, Sentenza n. 456 del 19/01/1998 (Rv. 511731 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Configurabilità ai fini del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Nozione - Regime anteriore alla legge 443 del 1986 - Requisiti - Atti all'iscrizione all'albo ex legge n. 860 del 1956 - Natura esclusiva - Inconfigurabilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 2751 bis n. 5 cod. civ., relativa al privilegio generale mobiliare per crediti riconosciuto alle imprese artigiane, la qualificazione in termini di "attività artigiana" dell'attività imprenditoriale (in mancanza di una definizione del concetto di artigiano contenuta nel codice civile) deve compiersi, con riferimento al periodo di vigenza della legge n. 860 del 1956 (poi abrogata dalla legge quadro n. 443 del 1985), sulla base del disposto degli artt. 1, 2, 3 della legge stessa, costituenti naturale integrazione (e, cioè, specificazione ed ampliamento) della norma di cui all'art. 2083 cod. civ. tanto sotto il profilo qualitativo (esercizio di attività economica di tipo commerciale) che dimensionale. L'impresa artigiana non è, conseguentemente, soltanto quella in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge 860/56, risultando, invece, necessaria, per la corretta predicabilità della sua esistenza, una indagine circa la reale portata del concetto di "prevalenza", da rapportarsi, inevitabilmente, all'attività dell'imprenditore artigiano all'interno del processo produttivo (art. 1 lett. b, art. 2 comma primo legge 443/85), e potendosi, per l'effetto, definirsi artigiana, e non capitalistica, l'impresa considerata sotto il profilo della remunerazione, ricavata dal suo titolare, che dovrà configurarsi come guadagno assimilabile ad un reddito da lavoro (con la maggiorazione dovuta al rischio d'impresa) e giammai assurgere al rango di vero e proprio profitto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)