Sez. 1, Sentenza n. 11963 del 17/12/1990 (Rv. 470174 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - PICCOLO - IMPRESA ARTIGIANA - CONFIGURABILITÀ - ATTIVITÀ OGGETTO DELLA STESSA - REQUISITI EX LEGGE N. 860 DEL 1956.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - PICCOLO - IMPRESA ARTIGIANA - CONFIGURABILITÀ - ATTIVITÀ OGGETTO DELLA STESSA - REQUISITI EX LEGGE N. 860 DEL 1956.*
La qualificazione artigiana, o meno, dell'attività di un imprenditore, ai fini dell'applicazione del privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751-bis cod. civ. (introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975 n. 426), deve compiersi, con riferimento al periodo di vigenza della legge 25 luglio 1956 n. 860 (abrogata dalla legge quadro 8 agosto 1985, n. 443), sulla base della medesima legge, costituente naturale integrazione (e cioè specificazione ed ampliamento) dell'art. 2083 cod. civ.. secondo la suddetta legge n. 860 del 1956, l'impresa artigiana può avere per oggetto (concorrendo i requisiti di cui all'art. 1) anche attività economicamente commerciali, quale il servizio di trasporto, espressamente previsto dall'art. 2, secondo comma, lett. D), della legge stessa. (V 1510/90, mass n 465570; (V 7061/87, mass n 455229; (Conf 4778/85, mass n 442185, sulla prima parte; (Conf 3569/84, mass n 435568, sulla prima parte; (Conf 5633/83, mass n 430582, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)