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Sez. 2, Sentenza n. 7424 del 16/12/1983 (Rv. 432029 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA - PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI - ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - SPESE - PERMANENZA A CARICO DEL SOCIO ANTICIPATORE.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432029-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA - PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI - ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - SPESE - PERMANENZA A CARICO DEL SOCIO ANTICIPATORE.*

Poiché il procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni viene promosso con ricorso, si svolge secondo il rito della camera di consiglio ed è definito con decreto - che può essere impugnato con reclamo alla Corte di appello, la cui pronuncia non è suscettibile di ricorso per Cassazione -, i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. costituiscono Atti di volontaria giurisdizione e non acquistano carattere contenzioso neanche se sono adottati in contraddittorio dei soci o di altri soggetti interessati. Conseguentemente, non essendo ipotizzabile in siffatto procedimento una soccombenza, con il relativo Onere delle spese, queste rimangono a carico del socio che le ha anticipate e che, nel proprio interesse, ha ritenuto di prospettare al giudice le proprie tesi. (V 3578/57, sulla prima parte; (V 1087/68, mass n 332540, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)