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Sez. 2, Sentenza n. 3246 del 27/03/1998 (Rv. 514035 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Amministratore di condominio - Ricorso per la revoca - Reclamo alla Corte di appello - Rigetto e condanna alle spese - Impugnabilità in Cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514035-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Il provvedimento contenente il regolamento delle spese processuali, emesso in sede di volontaria giurisdizione e sull'erroneo presupposto della sussistenza di una controversia su diritti, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. (Principio affermato con riguardo a provvedimento di condanna del ricorrente alle spese, pronunciato dalla Corte di appello unitamente alla conferma del decreto di rigetto del Tribunale dell'istanza di revoca dell'amministratore di un condominio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)