Sez. L, Sentenza n. 6206 del 18/11/1982 (Rv. 423881 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA D'INCOMPETENZA - MANCATA COMUNICAZIONE - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA D'INCOMPETENZA - MANCATA COMUNICAZIONE - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., decorre dalla data di comunicazione della sentenza, che abbia dichiarato l'incompetenza, o, in Mancanza, da quella della notificazione, ma non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione. (Conf 2606/76, mass n 381402; (Conf 671/72, mass n 356755).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)