Sez. 1, Sentenza n. 2679 del 03/05/1984 (Rv. 434709 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - TERMINE MINIMO PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - TERMINE MINIMO PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
Il termine minimo di trenta giorni da assegnare alla parte per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente, deve essere effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell'atto; ne consegue che la decorrenza di tale termine non può essere fissato dal giudice (a quo) con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza, che è atto interno della cancelleria, di cui la parte non ha notizia, e, nel caso, tale statuizione deve considerarsi tamquam non esset e la tempestività della riassunzione va accertata avendo come dies a quo quello della comunicazione della decisione, la quale costituisce l'atto con cui viene portata a legale conoscenza delle parti interessate la giuridica esistenza del provvedimento, ponendole così in condizione, da quel momento, di provvedere alla riassunzione. (V 6206/82, mass n 423881; (V 2606/76, mass n 381402; (V 671/72, mass n 356755).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)