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Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 09/06/1976 (Rv. 380931 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - REQUISITO - PRESTAZIONE D'OPERA PREVALENTEMENTE PERSONALE - NOZIONE - RIFERIMENTO A TUTTI I PREDETTI RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1976-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380931-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - REQUISITO - PRESTAZIONE D'OPERA PREVALENTEMENTE PERSONALE - NOZIONE - RIFERIMENTO A TUTTI I PREDETTI RAPPORTI.*

Nella disposizione dell'art 409 n 3 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il requisito della 'prestazione d'opera prevalentemente personalè deve essere riferito non soltanto agli 'altri rapporti di collaborazioné, ma anche alla 'Agenzià ed alla 'rappresentanza commercialè. Ne consegue che, anche per le controversie attinenti a questi ultimi rapporti, il rito speciale per le cause di lavoro e applicabile soltanto quando l'agente od il rappresentante di commercio siano titolari di una piccola impresa, nella quale risulti prevalente l'apporto della loro personale attivita. (V 2967/75, mass n 377056).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)