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Sez. L, Sentenza n. 7560 del 01/08/1998 (Rv. 517668 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno d'invalidità - Elementi costitutivi del relativo diritto - Incollocazione al lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517668-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'incollocazione al lavoro, prevista dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini dell'assegno d'invalidità, rappresenta - al pari della riduzione della capacità lavorativa e del requisito economico o reddituale (art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata all'esterno del procedimento giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)