Sez. L, Sentenza n. 324 del 14/01/1984 (Rv. 432596 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - IMPOSSIBILITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'INFERMITÀ - PER COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATO - DISCONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ - DIVIETO - LIMITAZIONI - AMMISSIBILITÀ - TENTATIVO DELLA VISITA DI CONTROLLO - REITERAZIONE - NECESSITÀ - MANCATA RINNOVAZIONE PER INERZIA DELL'ISTITUTO - SOSPENSIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - IMPOSSIBILITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'INFERMITÀ - PER COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATO - DISCONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ - DIVIETO - LIMITAZIONI - AMMISSIBILITÀ - TENTATIVO DELLA VISITA DI CONTROLLO - REITERAZIONE - NECESSITÀ - MANCATA RINNOVAZIONE PER INERZIA DELL'ISTITUTO - SOSPENSIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA - LIMITI.*
Le limitazioni dell'indennità di malattia sono valide ed efficaci anche se derivanti non da Disposizioni di legge, ma da normative di rango inferiore disciplinanti gli obblighi integrativi del rapporto assicurativo ed idonee a prevedere strumenti sanzionatori per il caso in cui l'assicurato ometta di osservare le prescrizioni mediche o si sottragga alla visita di controllo, a condizione che tali strumenti non si concretino nella perdita dell'indennità, ma semplicemente nella sospensione della medesima fino a quando tale controllo non si sia potuto compiere, con la conseguenza che il tentativo della visita di controllo deve essere ripetuto entro un termine di ragionevolezza imposto dalla diagnosi e dalla prognosi della malattia nonché dalla necessità di contemperare i contrapposti interessi delle parti e che, qualora detto tentativo non venga così rinnovato per inerzia dell'istituto assicuratore, la sospensione dell'indennità di malattia può riferirsi solo al giorno in cui l'ammalato si è sottratto alla visita. (V 2354/80, mass n 406045; (V 515/78, mass n 389821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)