Sez. L, Sentenza n. 668 del 01/02/1985 (Rv. 438873 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - RIFIUTO DELL'ASSICURATO DI SOTTOPORSI A VISITA DI CONTROLLO - PERDITA DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - RIFIUTO DELL'ASSICURATO DI SOTTOPORSI A VISITA DI CONTROLLO - PERDITA DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La perdita dell'indennità di malattia dovuta dall'INAM, in relazione al rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a visita medica di controllo, e fino a quando non sia possibile compiere tale accertamento con esito positivo, trova disciplina nell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e nel rinvio in esso contenuto alle Disposizioni dei contratti collettivi "erga omnes" (art. 32 lett. B del C.C.n.L. del 3 gennaio 1939), mentre restano in proposito irrilevanti le eventuali diverse norme dei regolamenti dell'istituto, le quali hanno valore interno e non sono idonee a porre limitazioni ai diritti dell'assicurato. (V 3884/84, mass n 435824; (V 324/84, mass n 432596; (V 515/78, mass n 389821).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 32 all. B, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)