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Sez. L, Sentenza n. 2354 del 12/04/1980 (Rv. 406045 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - OBBLIGO DI NON ASSENTARSI DA CASA IMPOSTO AL LAVORATORE INFERMO DAL MEDICO CURANTE - INOSSERVANZA - DISCONOSCIMENTO DELL'INDENNITA DI MALATTIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406045-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - OBBLIGO DI NON ASSENTARSI DA CASA IMPOSTO AL LAVORATORE INFERMO DAL MEDICO CURANTE - INOSSERVANZA - DISCONOSCIMENTO DELL'INDENNITA DI MALATTIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La sospensione della prestazione lavorativa per una causa di malattia che la giustifica (art 2110 cod civ) comporta anche ai fini del rapporto assicurativo l'Obbligo del lavoratore infermo di sottostare alle prescrizioni mediche impartitegli. Pertanto, la inosservanza delle dette prescrizioni e, in particolare, dello Obbligo di non assentarsi da casa, imposto al lavoratore infermo dal medico curante, legittima il disconoscimento dell'indennita di malattia allorche viene meno, per colpa del lavoratore, in conseguenza dell'impedito Esercizio del potere di accertamento o controllo sanitario, da parte dell'INAM, la prova della perdurante esistenza della malattia e cioe lo stesso presupposto per la corresponsione dell'indennita, costituito dall'avviso rilasciato dal medico curante e da inoltrare all'istituto entro tre giorni dalla prima visita in conformita alla disciplina degli artt 1913 e 1915 cod civ. (V 1988/78, mass n 391352; (V 1871/78, mass n 391243; (V 515/78, mass n 389821).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)