Sez. 5, Sentenza n. 8272 del 07/04/2006 (Rv. 588691 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Morte del contribuente - Ricorso congiunto degli eredi contro l'atto impositivo a ciascuno di essi separatamente notificato - Unica elezione di domicilio - Appello dell'Ufficio - Notificazione ad uno solo degli eredi presso il domicilio eletto - Nullità dell'impugnazione nei confronti degli altri - Mancata costituzione degli stessi - Effetti - Inopponibilità della sentenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA
In tema di contenzioso tributario, e con riferimento alla disciplina dettata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, qualora l'atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente deceduto sia stato notificato separatamente a ciascuno degli eredi, i quali lo abbiano impugnato congiuntamente, eleggendo un unico domicilio, la notifica dell'atto di appello dell'Ufficio, eseguita nei confronti di uno solo dei partecipanti al giudizio di primo grado, il quale non sia titolare del potere di rappresentare gli altri, ancorchè abbia avuto luogo presso l'unico domicilio eletto dai partecipanti al giudizio di primo grado, è assolutamente inidonea a garantire la validità dell'impugnazione nei confronti degli altri appellati, con la conseguenza che, in caso di mancata costituzione di questi, la sentenza di secondo grado non è ad essi opponibile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 31 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)