Sez. 1, Sentenza n. 7055 del 29/11/1986 (Rv. 449128 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE DI MERITO - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - MODALITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE DI MERITO - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - MODALITÀ.*
L'art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - disposizione generale relativa al procedimento innanzi alle commissioni tributarie - riproduce il principio di cui all'art. 328 cod. proc. civ., secondo il quale quando la morte della parte si verifica dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito, il problema della notifica dell'atto d'impugnazione va risolto sulla base della considerazione che l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma essenzialmente sul termine per la proposizione dell'impugnazione, tal ché nella notifica stessa non si può in alcun caso prescindere dalla reale situazione soggettiva delle parti sostanziali che in quel momento sono interessate alla controversia ed al processo. Quindi, la notifica degli Atti del procedimento - entro un anno dal decesso - va effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nella residenza o domicilio eletto dal defunto, salvo che gli stessi non abbiano comunicato alla segreteria della commissione le loro generalità e la loro residenza. (V 6004/84, mass n 437983; (V 496/81, mass n 410972; (V 3888/80, mass n 407769; (V 3630/78, mass n 393141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)