Sez. 5, Sentenza n. 10815 del 24/07/2002 (Rv. 556151 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di merito - Proposizione dell'atto di appello da parte dell'Ufficio finanziario - Costituzione degli eredi nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria indirizzato al defunto - Inammissibilità - Erronea intestazione della sentenza impugnata con indicazione della parte defunta - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Qualora nel corso del giudizio di appello la parte (nella specie l'Amministrazione finanziaria) abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte (per essersi costituiti gli eredi del defunto), il ricorso per cassazione proposto nei confronti del deceduto è affetto da nullità radicale e insanabile, atteso che non è configurabile un rapporto processuale nei confronti di un soggetto inesistente. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)