Sez. 2, Sentenza n. 7553 del 27/08/1994 (Rv. 487781 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - CONTRATTO ILLECITO | Transazione avente ad oggetto un contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ. - Nullità ex art. 1972 comma primo cod.civ. - Esclusione.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - CONTRATTO ILLECITO
L'art. 1972 comma primo cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)