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Sez. 3, Sentenza n. 15473 del 14/07/2011 (Rv. 619337 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione atipica - Iscrizione all'albo professionale - Necessità - Mancata iscrizione - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Fondamento - Mancata insorgenza del diritto alla provvigione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619337-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Anche in relazione alla mediazione atipica sussiste la necessità dell'iscrizione nell'albo professionale ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l'applicazione della pena prevista per l'esercizio abusivo della professione. Sicché, ove tra le parti del contratto di mediazione atipica intervenga una transazione al fine di definire i relativi rapporti, la mancata iscrizione del mediatore nel rispettivo albo professionale potrà comportare non già l'applicazione del primo comma dell'art. 1972 cod. civ. - posto che la transazione non trova preclusione nella nullità dell'intero contratto - bensì quella del secondo comma dello stesso art. 1972, con conseguente annullabilità della transazione medesima qualora essa si sia perfezionata nell'ignoranza della causa di nullità concernente l'obbligazione relativa alla spettanza della provvigione, potendo in tale caso ravvisarsi nella detta nullità la sussistenza del cd. "titolo nullo" di cui al secondo comma della norma indicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756, Cod. Civ. art. 1972, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)