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Sez. L, Sentenza n. 3737 del 01/06/1983 (Rv. 428651 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE RELATIVA AL COMPENSO AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 1 D.L. N. 431 DEL 1971 - ASSUNZIONE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428651-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE RELATIVA AL COMPENSO AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 1 D.L. N. 431 DEL 1971 - ASSUNZIONE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - CRITERI.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 431 (che stabilisce, a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, uno sgravio contributivo delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge), il problema se possa o no considerarsi lavoro straordinario quello prestato, secondo la disciplina collettiva applicabile, oltre l'orario contrattuale ma nei limiti di quello legale (R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) va risolto alla stregua dell'interpretazione delle fonti collettive, tenendo conto che la maggiorazione prevista per la prestazione di lavoro fornita entro l'ambito dell'orario massimo legale non può, di per sè, snaturare la natura "normale" della prestazione medesima, ove non sia dimostrata la volontà delle parti di voler fissare un limite massimo normale al di sotto di quello previsto dalla legge e così fissare una nozione di straordinario al di sotto del limite legale e "considerare" straordinario, con correlativa Determinazione dell'orario normale al di sotto di tale limite, quello prestato oltre detto diverso limite massimo pattizio. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, sulla base, in particolare, della maggiorazione retributiva per esso prevista, che il lavoro - cosiddetto supplementare - prestato, secondo la disciplina del C.C.n.L. 31 ottobre 1972 per gli addetti all'industria chimica, oltre l'orario normale contrattuale di quaranta ore settimanali, ma entro l'orario normale massimo di quarantotto ore settimanali previsto dalla legge, fosse da considerare straordinario, al pari di quello prestato oltre quest'ultimo limite). (V 2608/82, mass n 420459; (V 2511/82, mass n 420378; (V 2219/82, mass n 420086; (V 6203/81, mass n 416985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590, Contr. Coll. 31/10/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)