Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. - Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Colpa del pedone investito - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)