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Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento pedonale - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la presunzione di colpa a carico dell'automobilista - Esclusione - Onere probatorio del conducente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643838-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 190 com. 6, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)