Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014 (Rv. 633520 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054 primo comma, cod. civ. - Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Inosservanza dell'obbligo del pedone di dare precedenza - Insufficienza - Condotta anomala del pedone soggetto investito - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)