Sez. L, Sentenza n. 16017 del 19/07/2007 (Rv. 598375 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Contratto di lavoro - Regime anteriore alla legge n. 218 del 1995 - Limite dell'ordine pubblico internazionale ex art. 31 Preleggi - Nozione - Coincidenza con le norme interne inderogabili a tutela del lavoratore - Esclusione - Desumibilità dai principi fondamentali della Costituzione o da norme informanti l'intero ordinamento o comunque rispondenti all'esigenza di tutela dei diritti umani - Necessità - Sussistenza - Principio di necessaria giustificazione del licenziamento - Inclusione nella nozione di ordine pubblico interno - Sussistenza - Fattispecie concernente l'applicazione di legge straniera in tema di licenziamento collettivo.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI
Non sussiste coincidenza tra le norme inderogabili dell'ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore ed i principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione all'applicazione di leggi straniere, in base all'art. 31 disp. prel. cod. civ. (nel testo anteriore all'abrogazione recata dalla legge 31 maggio 1995, n. 218), giacché questi ultimi non possono enuclearsi soltanto sulla base dell'assetto ordinamentale interno, così da ridurre l'efficacia della legge straniera ai soli casi di trattamento più favorevole per il lavoratore italiano, ma devono riconoscersi nei principi fondamentali della nostra Costituzione o, comunque, in quelle altre norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o, ancora, che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti. Pertanto, integra la nozione di ordine pubblico, ex art. 31 citato, il principio fondamentale inerente al diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo (soggettivo od oggettivo), ovverosia il principio di necessaria giustificazione del licenziamento (Corte cost., sent. n. 46 del 2000), che non può dirsi vulnerato nel caso in cui l'ordinamento straniero abbia garantito concretamente un controllo sulla decisione datoriale di recedere dai rapporti di lavoro (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse ravvisarsi la lesione dell'ordine pubblico in forza dell'applicazione della legge statunitense nella vicenda del licenziamento di tutti gli addetti allo scalo di New York della compagnia aerea Alitalia, giacché alla risoluzione dei rapporti lavorativi si era giunti dopo trattative, mediazioni di organi pubblici e incontri con le organizzazioni sindacali, svoltisi per più anni e diretti a garantire i posti di lavoro ovvero un esodo graduale e meno traumatico, dovendosi inoltre reputare che i differenti livelli di garanzie offerte dalla legislazione statunitense e da quella italiana in tema di licenziamenti collettivi e di ammortizzatori sociali rispondessero a connaturali differenziazioni tra ordinamenti giuridici e travalicassero il "minimum" di tutela della personalità e dignità dei lavoratori).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Preleggi art. 31, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Legge 09/02/1999 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)