Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 28/02/2000 (Rv. 534462 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Ordinanza di aggiudicazione all'effettuario esercitante la prelazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
È ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost. avverso il provvedimento con cui il tribunale, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza del giudice delegato di aggiudicazione di un bene del fallimento all'affittuario che abbia esercitato il diritto di prelazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)