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Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 11/06/1997 (Rv. 505118 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Ordinanza di vendita - Reclamo - Provvedimento dichiarativo di inammissibilità del reclamo - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505118-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Avverso il provvedimento adottato dal tribunale ex art. 26 legge fall. che dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto contro l'ordinanza di vendita emessa dal giudice delegato, è esperibile ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., atteso che la pronuncia di inammissibilità incide su di un diritto di natura processuale, ledendolo in via definitiva, perché non soggetto, a sua volta, a reclamo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)